30 Agosto 2026

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A accusamus cumque excepturi illum iste magni minus quaerat rerum tenetur voluptatibus!

Montespertoli

Polo 0-6 Montespertoli, Abati (Montespertoli di Tutti): "Caro Sindaco Mugnaini, facciamo chiarezza su PNRR e appalto"

Condividi:
Polo 0-6 Montespertoli, Abati (Montespertoli di Tutti):

Ascoltando le parole del Sindaco sembra, quasi, che il Comune sia stato vittima impotente di un  appalto “fatto direttamente dal Governo”, e costretto, negli ultimi mesi, a sostituirsi all'impresa per  salvare il PNRR. 

È necessario però chiarire una cosa fondamentale: il Governo non è il soggetto responsabile  della gestione del cantiere. Il soggetto attuatore e la stazione appaltante è il Comune. Anche se la procedura di affidamento è inserita nel sistema nazionale del PNRR e può essere  stata gestita attraverso strumenti centralizzati, questo non trasferisce al Governo la responsabilità  dell'esecuzione quotidiana dell'opera. 

La gestione del contratto, il controllo dei lavori, il rapporto con l'impresa, la Direzione dei lavori e  il RUP fanno capo alla stazione appaltante, cioè al Comune.

 

Partiamo quindi dai ruoli. 

a) L'impresa, in quanto appaltatore, ha l'obbligo di eseguire i lavori secondo il contratto e nei  tempi stabiliti. 

b) Il Direttore dei lavori controlla l'esecuzione dell'opera, accerta gli eventuali inadempimenti e  certifica tecnicamente l'ultimazione dei lavori. 

c) Il RUP governa il procedimento e svolge le funzioni previste dal Codice dei contratti. d) E il Comune, in quanto stazione appaltante, deve governare il contratto e, nei casi previsti dalla  legge, intervenire davanti agli inadempimenti dell'appaltatore. 

L'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 disciplina proprio i casi di grave inadempimento e ritardo  dell'esecutore. Quindi è corretto dire che l'impresa ha le proprie responsabilità, ma non è corretto  raccontare la vicenda come se, il Comune, fosse stato costretto ad assistere, impotente, fino  all’ultimo mese. 

 

C’è anche un aspetto politico che merita di essere ricordato. 

All’inaugurazione della nuova Casa di Comunità “Aurelio Giomi”, il presidente della Regione  Toscana, Eugenio Giani, aveva presentato il tema del buon governo dell’amministrazione  comunale, riferendosi anche al Polo 0-6. Oggi, di fronte alle difficoltà del cantiere, sarebbe  singolare se la responsabilità venisse ricondotta prevalentemente al Governo centrale. 

Al di là delle valutazioni politiche però, restano i fatti e gli atti amministrativi: il Comune è il soggetto  attuatore e la stazione appaltante e, proprio per questo, bisogna ricostruire, con precisione, come  è stato gestito l’appalto, quali problemi si sono verificati e quando si è intervenuti. Al Comune, soggetto attuatore e stazione appaltante, la legge attribuisce strumenti precisi per  gestire l’appalto e intervenire davanti all’inadempimento dell’impresa. 

C’è poi un secondo aspetto: le varianti. 

Il Codice dei contratti consente modifiche al contratto in corso d’opera, ma l’art. 120 stabilisce  condizioni precise. 

Nel caso del Polo 0-6 parliamo di tre varianti intervenute durante l’esecuzione. Questo non  significa sostenere che siano illegittime o che siano automaticamente la causa dei ritardi. Significa  però, che per conoscere appieno come mai, un’opera, abbia accumulato ritardi, bisogna  chiedersi: 1) quali modifiche sono state introdotte e perché; 2) quando e quali eventuali incidenza  hanno avuto sul cronoprogramma? 

Non si può semplicemente raccontare la storia partendo dall’impresa che entra in difficoltà negli  ultimi mesi. 

COSA SIGNIFICA DAVVERO “ULTIMAZIONE DEI LAVORI”? 

Non significa necessariamente che nell'edificio non debba mancare neppure una vite. Il D.Lgs. 36/2023, Allegato II.14, art. 1, disciplina espressamente la fase di ultimazione. Il Direttore dei lavori deve effettuare l'accertamento e redigere il certificato di ultimazione,  indicando, eventualmente, le lavorazioni ancora da completare. Ma possono essere lasciate, dopo l'ultimazione, soltanto lavorazioni di piccola entità, che siano del tutto marginali e non  incidano sull'uso e sulla funzionalità dell'opera. 

Per queste lavorazioni il termine assegnato non può superare 60 giorni.

Ed è qui che bisogna fare chiarezza anche sulle parole del Sindaco. 

Quei 60 giorni esistono, ma non sono una proroga generale del termine PNRR. Sono il termine  massimo previsto dalla disciplina dei lavori per completare eventuali lavorazioni residue che siano  realmente marginali e non incidano sulla funzionalità dell'opera. 

Non significa, quindi, che il 31 agosto 2026 si aprano automaticamente altri 60 giorni per  continuare a realizzare le opere essenziali del Polo. 

Prima deve esserci l'accertamento dell'ultimazione da parte del Direttore dei lavori e se rimane  qualcosa, bisogna sapere esattamente che cosa rimane. 

Un piccolo ritocco o una finitura secondaria è una cosa. Un impianto essenziale non funzionante,  una parte necessaria della copertura, opere indispensabili alla sicurezza, all'agibilità o alla  concreta utilizzabilità della struttura, sono tutt'altra cosa. 

Per questo la domanda corretta il 31 agosto 2026 non sarà: “Manca ancora qualcosa?” Perché in un'opera complessa può esserci qualche lavorazione marginale. La domanda sarà: “Quello che manca è davvero marginale e non incide sull'uso e sulla  funzionalità del Polo?” E soprattutto: “Il Direttore dei lavori lo ha formalmente certificato nel  certificato di ultimazione?” Questa è la procedura prevista dalla legge. 

E IL PNRR? Il termine PNRR non deve essere confuso con la procedura di ultimazione prevista  dal Codice dei contratti. Il 31 agosto 2026 non è una dichiarazione politica del Sindaco. È una  scadenza entro la quale deve essere dimostrato il conseguimento del risultato previsto dalla  misura PNRR, secondo le procedure di monitoraggio, rendicontazione e verifica. E i controlli non  finiscono semplicemente quel giorno. 

La documentazione dell'intervento deve consentire di verificare quanto è stato effettivamente  realizzato e il raggiungimento dell'obiettivo previsto. Per questo il 31 agosto 2026 non dovrebbe  essere il giorno in cui si dice semplicemente: “Abbiamo fatto tutto il possibile e il cantiere è  praticamente finito.” Dovrebbe essere il giorno in cui gli atti tecnici dimostrano: 

• cosa è stato effettivamente realizzato; 

• cosa eventualmente manca; 

• perché ciò che manca può essere considerato marginale; 

• che l'opera è utilizzabile e funzionale alla destinazione prevista; 

• quale sia l'effettiva data di ultimazione; 

• e quale sia stato l'eventuale ritardo rispetto al cronoprogramma. 

Il personale comunale e le imprese, che stanno lavorando per completare l’opera, meritano  certamente un ringraziamento. Ma questo non può diventare una narrazione che cancella tutto  ciò che è successo prima. 

Bisogna ricostruire chi doveva fare cosa; quando doveva farlo; quali problemi sono intervenuti; quali varianti sono state necessarie; quando si è intervenuti e quali strumenti sono stati utilizzati. Non serve scaricare tutte le responsabilità sull'impresa. E non serve nemmeno negare le  responsabilità dell'impresa. 

Serve semplicemente ricostruire i fatti secondo la legge e secondo gli atti. Perché la scuola, in origine, doveva essere pronta entro gennaio 2025. E un'opera che doveva  essere completata nei tempi previsti non può essere raccontata soltanto attraverso la corsa  dell'ultimo mese. 

Perché il 31 agosto 2026 può segnare la fine di una scadenza PNRR. Non può segnare la  fine delle responsabilità.

 

Comunicato stampa Simone Abati, Montespertoli per Tutti

 

Forse potrebbe interessarti anche...