18 Agosto 2026

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Presunta violenza al ritiro di scherma: ecco le motivazioni della sentenza che ha assolto gli schermidori

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Presunta violenza al ritiro di scherma: ecco le motivazioni della sentenza che ha assolto gli schermidori

Un’assoluzione con formula piena motivata dall’assenza di prove sulla sussistenza di una «violenza costrittiva» e da rilevanti discordanze nella ricostruzione della presunta vittima. Si muovono su queste direttrici le motivazioni dei giudici del Tribunale di Siena a supporto del verdetto che ha scagionato dall'accusa di stupro di gruppo i due schermidori italiani Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella.

Al centro del procedimento penale la denuncia presentata da Fernanda, atleta di origini messicane all'epoca diciassettenne, per presunti abusi subiti durante un ritiro federale a Chianciano Terme nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2023. Un provvedimento di primo grado che aveva già provocato l'amara e pubblica reazione della giovane al momento della sentenza.

I rilievi dei giudici sulla testimonianza

Nel testo depositato dal collegio giudicante viene posta in risalto la ridotta coerenza interna delle dichiarazioni rese dalla ragazza rispetto alle proprie condizioni fisiche e cognitive della serata. Secondo quanto rilevato dagli atti, la giovane avrebbe progressivamente modificato la descrizione dello stato di alterazione alcolica: dalle tesi iniziali di una sobria lucidità, a descrizioni di una moderata euforia, fino a sostenere di essersi trovata in uno stato di vera e propria incoscienza.

Tali oscillazioni narrative hanno condotto il tribunale a ritenere non attendibile la sequenza dei fatti presentata. Nelle medesime motivazioni, i giudici hanno altresì rigettato qualsiasi automatismo valutativo circa una presunzione di veridicità attribuita a priori alle denunce per reati di genere, definendo un simile impianto teorico privo di base giuridica.

La replica della difesa della giovane

Di segno opposto la reazione del legale della persona offesa, l'avvocato Luciano Guidarelli, che ha espresso forte contrarietà rispetto all'impostazione logico-giuridica della sentenza. Il difensore ha evidenziato come la giovane fosse minorenne all'epoca dei fatti e come i vuoti di memoria dichiarati fossero compatibili con il quantitativo di alcol assunto.

Secondo la difesa, non si sarebbe tenuto in debito conto quanto emerso nel corso dell'incidente probatorio, sede nella quale la ragazza aveva riferito di aver negato il proprio consenso e di aver chiesto più volte agli atleti di fermarsi. Il legale ha espresso l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado in Appello per ottenere una nuova e più approfondita valutazione del quadro probatorio raccolto dagli inquirenti.

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