La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 10 del 2026, ha tracciato una linea di confine netta sulla controversa riforma del Codice della Strada introdotta a fine 2024. Al centro del dibattito l’articolo 187, riguardante la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti: la Consulta ha stabilito che la norma è legittima, ma ha posto un freno decisivo alle interpretazioni troppo rigide che avrebbero potuto portare a sanzioni ingiuste.
Il nodo del contendere: dai tribunali alla Consulta
La questione era approdata davanti ai giudici costituzionali a seguito dei dubbi sollevati dai tribunali di Macerata, Siena e Pordenone. Le criticità, sostenute anche dall'Unione delle Camere Penali e dai docenti di diritto penale, riguardavano il rischio di punire conducenti non più sotto l'effetto di droghe, ma con semplici tracce residue nel sangue.
L’evoluzione della norma: cosa è cambiato dal 2024
Per comprendere la portata della decisione, occorre guardare al passaggio normativo chiave. La disciplina previgente: la legge puniva chi guidava in "stato di alterazione psico-fisica". Era dunque necessario dimostrare che la droga avesse effettivamente compromesso le capacità del conducente.
Riforma 2024: il riferimento all'alterazione è stato rimosso. La violazione scatta per il solo fatto di guidare "dopo aver assunto" sostanze.
Questa modifica, nata per semplificare l'iter processuale ed evitare lungaggini nelle perizie, aveva però creato un vuoto interpretativo pericoloso per chi, ad esempio, assume cannabis terapeutica o presenta tracce di sostanze assunte diversi giorni prima del controllo.
La "lettura restrittiva" della Corte: addio agli automatismi
Nonostante la Corte abbia dichiarato non fondate le questioni di legittimità (la norma resta quindi intatta), ha fornito una chiave di lettura vincolante per le forze dell'ordine e per i giudici.
Secondo la Consulta, non è sufficiente rilevare una "presenza infinitesimale" di sostanza per far scattare la sanzione. Per l'applicazione della pena è necessario che venga accertata una quantità di sostanza significativa. Tale quantità sia scientificamente idonea a determinare, in un utilizzatore medio, un offuscamento delle capacità psico-fisiche.
In sintesi: se la traccia è irrilevante e non potenzialmente pericolosa, la sanzione non deve essere applicata.
