Tetto agli studenti stranieri e nodo integrazione: cosa c'è dietro la proposta del Governo e le parole di Mattarella
«Sta per arrivare in Consiglio dei ministri un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente». Questa è la frase pronunciata da Giorgia Meloni il 20 settembre, dal palco di Fenix, la festa di Gioventù Nazionale. La presidente del Consiglio ha annunciato così l'arrivo di una norma destinata a intervenire sulla composizione delle classi, aggiungendo che il provvedimento dovrebbe prevedere anche l'obbligo, per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico, di imparare l'italiano, oltre al divieto di burqa e niqab a scuola. Quel «numero massimo, si intende chiaramente» è forse la parte più interessante della frase: dopo aver parlato di un numero di studenti stranieri per classe, Meloni precisa che si tratterebbe appunto di un tetto. Nel filmato dell'intervento, il passaggio è accompagnato da un breve sorriso della presidente del Consiglio, prima di proseguire con gli altri contenuti del provvedimento. Ed è proprio quel numero a porre la questione più delicata: che cosa significa, concretamente, stabilire per legge un numero massimo di studenti stranieri in una classe?
La domanda non riguarda soltanto la composizione delle aule. Riguarda ciò che accade quando il numero viene raggiunto. Una scuola potrebbe dire a una famiglia: «In questa classe abbiamo raggiunto il numero massimo di studenti stranieri, quindi suo figlio non può essere iscritto qui»? E, in quel caso, che cosa succederebbe? La famiglia dovrebbe cercare un'altra scuola, magari distante chilometri, per trovare un posto disponibile? E se anche le scuole vicine avessero raggiunto lo stesso limite? Quale soluzione sarebbe prevista per il minore?
Sono domande che diventano particolarmente concrete se si considera che i genitori immigrati non sono semplicemente persone che vivono fuori dal sistema economico italiano, ma molti lavorano, pagano imposte e contributi e partecipano alla produzione e alla ricchezza del Paese. Il problema, quindi, non sarebbe soltanto stabilire una percentuale, ma costruire un meccanismo che impedisca che l'organizzazione delle classi si trasformi, in concreto, in un ostacolo all'accesso alla scuola. C'è, poi, un elemento che nel dibattito rischia di essere dimenticato: una disciplina sulla presenza degli alunni con cittadinanza non italiana nelle classi esiste già. La circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010 stabilisce che, come criterio generale, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana in una classe non dovrebbe superare il 30% del totale degli iscritti. Non il 39%, dunque: il riferimento corretto è il 30%. Ma quel 30% non fu concepito come un muro invalicabile.
La stessa circolare stabilisce infatti che il limite può essere innalzato quando gli alunni stranieri possiedono adeguate competenze linguistiche, situazione che può riguardare frequentemente anche ragazzi nati in Italia. Può invece essere ridotto quando la conoscenza dell'italiano è insufficiente o esistono particolari e documentate complessità. Sono inoltre previste deroghe motivate in presenza di risorse di supporto, esperienze positive di integrazione, esigenze di continuità didattica o assenza oggettiva di soluzioni alternative. Questa è una differenza significativa, perché il criterio esistente non guarda soltanto al passaporto, ma anche alle condizioni concrete dell'inserimento scolastico.
La stessa impostazione è stata successivamente richiamata anche in atti parlamentari, dove il 30% viene descritto come uno strumento di programmazione territoriale e non come una protezione degli studenti italiani dalla presenza di quelli stranieri.
Riguarda alla dichiarazione di Giorgia Meloni si apre un nodo più interessante. Per esempio immaginiamo un ragazzo figlio di genitori stranieri, nato in Italia, cresciuto in Italia e perfettamente padrone della lingua italiana. Non possiede, però, la cittadinanza italiana. Immaginiamo, al contrario, un ragazzo con cittadinanza italiana che ha vissuto per dodici anni all'estero e arriva in Italia conoscendo poco o nulla della lingua. Se il criterio fosse esclusivamente la cittadinanza, il primo ragazzo verrebbe considerato "straniero" nonostante conosca perfettamente l'italiano; il secondo verrebbe considerato "italiano" nonostante possa avere un bisogno linguistico molto maggiore. È proprio questo il punto: se l'obiettivo dichiarato è migliorare l'apprendimento dell'italiano e l'integrazione scolastica, la cittadinanza è necessariamente il parametro più preciso per individuare il bisogno? Questa, come si può ben capire, non è una domanda puramente teorica. La stessa disciplina del 2010 riconosceva che la competenza linguistica è un elemento decisivo nella gestione delle classi. Anche la normativa più recente si muove, almeno in parte, nella direzione di distinguere il semplice status anagrafico dal bisogno linguistico.
Dal 2025-2026, il Ministero può assegnare docenti dedicati all'insegnamento dell'italiano come lingua seconda alle classi nelle quali almeno il 20% degli studenti è costituito da ragazzi stranieri appena entrati nel sistema nazionale di istruzione o privi di competenze linguistiche di base almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nei limiti dell'organico disponibile. La misura è stata introdotta con il decreto-legge 71/2024 convertito in legge. Il parametro, dunque, non è semplicemente «straniero o italiano». È anche: è appena arrivato? Conosce la lingua? A quale livello? Quale sostegno didattico serve? Questo sposta la discussione dal conteggio delle persone alla capacità della scuola di organizzare l'insegnamento.
Lo Stato può certamente intervenire sull'organizzazione scolastica. La distribuzione degli alunni, la formazione delle classi, il sostegno linguistico e l'organizzazione delle risorse sono materie nelle quali l'amministrazione pubblica ha competenze.
Il problema giuridico diventa più delicato quando una misura organizzativa fondata sulla cittadinanza produce, in concreto, una conseguenza diversa: impedire a un bambino di frequentare una determinata scuola senza offrirgli una soluzione effettiva e ragionevolmente accessibile.
L'articolo 34 della Costituzione afferma semplicemente e con forza: «La scuola è aperta a tutti». Stabilisce inoltre l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore. Senato Italiano
E per i minori stranieri esiste una previsione ancora più specifica. L'articolo 45 del DPR 394/1999 stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno e che l'iscrizione avviene nelle forme e alle condizioni previste per i minori italiani. Questo non significa che ogni scuola debba necessariamente poter accogliere qualsiasi numero di studenti senza alcuna organizzazione. Significa però che un eventuale limite dovrebbe essere costruito in modo compatibile con il diritto effettivo all'istruzione.
Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affrontato il problema delle differenze di trattamento nell'istruzione. Un riferimento importante è la sentenza Oršuš e altri contro Croazia del 2010, relativa a classi separate frequentate da bambini rom. La Grande Camera ritenne che le garanzie adottate non fossero sufficienti a impedire che una misura motivata da esigenze educative producesse una separazione discriminatoria. Il caso è particolarmente significativo perché mostra che una differenziazione nell'organizzazione scolastica può essere sottoposta a un controllo rigoroso quando produce separazioni basate sull'appartenenza a un gruppo. Questo non significa che ogni differenziazione tra studenti stranieri e italiani sia automaticamente illegittima. Significa qualcosa di più preciso: la finalità educativa non rende automaticamente lecita qualsiasi forma di separazione.
Il problema diventa quindi quello della proporzionalità, delle garanzie, delle valutazioni individuali e della possibilità di evitare che una soluzione organizzativa temporanea diventi una separazione stabile.
E qui arriva Mattarella
Il giorno successivo all'annuncio di Meloni, il 21 settembre 2026, Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, presso l'Istituto Omnicomprensivo "Sergio Marchionne", nel decimo anniversario del terremoto del Centro Italia. Nel suo discorso ha pronunciato parole che, lette accanto al dibattito sul tetto agli studenti stranieri, assumono un significato particolare: «La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri Paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati».
E subito dopo: «La scuola prepara tutti, è aperta a tutti: così dispone l'articolo 34 della Costituzione». Mattarella ha quindi aggiunto che la scuola deve «stabilire legami», conquistare la fiducia delle famiglie, «aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere», rendere più sicure le comunità e «unire e non lacerare».
Il discorso è stato pronunciato il giorno dopo l'annuncio di Meloni e, per questo, diversi resoconti giornalistici hanno messo in relazione temporalmente le due dichiarazioni. ANSA ha riportato le parole di Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico, mentre altri resoconti hanno esplicitamente evidenziato la coincidenza con il dibattito sul limite agli studenti stranieri. Il Presidente della Repubblica, con queste parole, ha espresso un principio generale sul ruolo della scuola nell'integrazione e sulla necessità di evitare ghetti e barriere. Attorno a questa problematica c'è un problema reale che nessuno dovrebbe negare: concentrazioni molto elevate di studenti con difficoltà linguistiche possono mettere sotto pressione insegnanti e istituti e rendere più complesso il lavoro didattico. La domanda è se la risposta debba essere necessariamente un tetto rigido fondato sulla cittadinanza oppure se sia possibile intervenire sulla concentrazione del bisogno linguistico, distribuendo gli studenti, aumentando le risorse, mettendo a disposizione docenti di italiano, mediatori e strumenti di accompagnamento. La differenza non è soltanto semantica, nel primo caso si conta una caratteristica amministrativa: la cittadinanza, nel secondo si cerca di misurare una condizione educativa: la necessità di supporto.
La disciplina del 2010, del resto, già cercava di tenere insieme entrambe le esigenze: evitare concentrazioni eccessive, ma lasciare spazio a deroghe legate alla competenza linguistica, alle risorse disponibili e alle condizioni concrete del territorio.
E se il ragazzo rimane fuori dalla scuola? È questa forse la domanda più difficile. Se una scuola raggiunge il tetto, dove va il ragazzo?
Se la scuola alternativa è vicina e dispone di posti, il problema può essere affrontato attraverso una diversa distribuzione delle iscrizioni. Ma se non esiste un'alternativa ragionevolmente raggiungibile?
Il rischio, in quel caso, sarebbe che una misura nata per migliorare l'organizzazione scolastica producesse l'effetto opposto: rendere più difficile proprio l'accesso a quella scuola che dovrebbe essere lo strumento principale dell'integrazione. Ed è qui che le parole di Mattarella sulla scuola come luogo capace di «non formare ghetti» assumono un peso particolare, perché fuori dalla scuola non c'è soltanto il vuoto. Bisogna chiedersi, anche, cosa succede a un adolescente quando il rapporto con la scuola si rompe.
La ricerca sociale e criminologica non autorizza a dire che chi abbandona la scuola diventerà un criminale. Sarebbe una semplificazione falsa. Ma le evidenze disponibili mostrano un'associazione significativa tra disimpegno scolastico, assenteismo, abbandono e una serie di comportamenti problematici e antisociali, comportamenti delinquenziali e di uso problematico di sostanze.
Una meta-analisi del 2024 sui programmi di prevenzione della devianza giovanile ha individuato il miglioramento della frequenza scolastica, la prevenzione dell'abbandono e il rafforzamento del legame con la scuola tra i possibili strumenti di riduzione della delinquenza giovanile. Il punto, quindi, non è sostenere che «ragazzo fuori dalla scuola uguale criminale». Non è così..Il punto è l'opposto: la scuola è uno dei luoghi attraverso i quali si riducono alcuni dei fattori di rischio associati al disimpegno, all'isolamento e alla devianza.

